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Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 01/03/1989 (Rv. 462030 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCANZA DELLA STIPULAZIONE - FATTO IMPUTABILE ALLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - RECESSO DELL'AGGIUDICATARIO - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462030-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCANZA DELLA STIPULAZIONE - FATTO IMPUTABILE ALLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - RECESSO DELL'AGGIUDICATARIO - MODALITÀ.*

In tema di appalto di opere pubbliche, qualora, dopo la aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto non segua nel termine di trenta giorni, per fatto imputabile alla amministrazione appaltante, trova applicazione analogica il comma quarto dell'art. 4 del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che disciplina espressamente l'ipotesi in cui, avutasi la stipulazione del contratto nel termine di trenta giorni, ne tardi però l'approvazione per oltre sessanta giorni, con la conseguenza che il privato, decorsi novanta giorni da detta aggiudicazione, ove intenda sciogliersi dal vincolo già sorto, deve manifestare tale sua volontà all'amministrazione, notificandole l'atto preveduto dall'art. 114 del regolamento di contabilità generale dello stato approvato su R.d. 23 maggio 1924, n. 827. (V 4458/87, mass n 453177; (V 5751/83, mass n 430625; (V 300/82, mass n 417993; (V 1962/77, mass n 385690).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 114, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)