Sez. 3, Sentenza n. 8713 del 02/09/1998 (Rv. 518562 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Trasporto di cose misto per via marittima e terrestre - Regime previsto dalla convenzione di Bruxelles del 28/8/24 - Applicazione - Ammissibilità - Esclusione.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
Il regime di responsabilità del vettore previsto dalla convenzione di Bruxelles del 25.8.1924, resa esecutiva con R.D.L. 6.1.1928 n. 1958, si applica dal momento della caricazione delle merci a bordo della nave, sino al momento dello sbarco; la convenzione non trova pertanto applicazione ove il trasporto, se pure svoltosi per la maggior parte per via di mare, venga effettuato nell'ultima tratta per via di terra.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)