Sez. 1, Sentenza n. 7504 del 08/07/1993 (Rv. 483060 - 01)
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - In genere | Contratto misto di trasporto di cose per via marittima e terrestre - Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - Applicabilità - Esclusione - Prevalenza del tratto marittimo - Irrilevanza - Disciplina applicabile.
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - In genere
Il contratto misto di trasporto di cose per via marittima e terrestre, ancorché caratterizzato dall'assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell'ambito di alcuna delle ipotesi particolari oggetto della normativa speciale prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, ratificata dallo Stato italiano con R.D.L. 6 gennaio 1928 n. 1958 e convertita in legge 19 luglio 1929 n. 1638, posto che questo attiene unicamente al contratto di trasporto che si svolge esclusivamente per via marittima, e rimane assoggettato esclusivamente alla disciplina del codice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1737, Convenzione di Bruxelles 25/08/1924, Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958, Legge 19/07/1929 num. 1638
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)