Sez. 3, Sentenza n. 2898 del 14/02/2005 (Rv. 580110 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Contratto di trasporto di cose per via marittima e terrestre - Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 - Applicabilità - Esclusione - Prevalenza del tratto marittimo - Irrilevanza - Disciplina applicabile.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
Il trasporto multimodale di cose per via marittima e terrestre, anche quando sia caratterizzato dalla assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell'ambito della normativa speciale prevista dalla convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, riguardante il solo contratto che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla disciplina del cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1737, Legge 06/01/1928 num. 1958, Legge 19/07/1929 num. 1638
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)