Sez. L, Sentenza n. 6060 del 03/07/1996 (Rv. 498353 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Rapporti di collaborazione fra i componenti dell'impresa familiare - Inclusione - Scopo comune perseguito da tali componenti - Irrilevanza - Scopo perseguito dall'impresa familiare nell'avvalersi dell'opera di uno dei membri - Considerazione - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
La controversia avente per oggetto i diritti patrimoniali riconosciuti ai familiari dall'art. 230 bis cod.civ. appartiene alla competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma dell'art. 409 n. 3 c.p.c, vertendosi in materia di collaborazione fra i diversi componenti della famiglia e stante il carattere della subordinazione caratterizzante l'attività dei medesimi; nella quale, ai fini della determinazione del giudice competente, viene in rilievo non lo scopo comune con la stessa perseguito, unitamente a quello di un parte diversa costituita dall'insieme degli altri partecipanti, ma solo quest'ultimo scopo, essendo irrilevante per il menzionato art. 409 n. 3 la circostanza che l'attività sia diretta o no a realizzare un fine comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)