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Sez. 1, Sentenza n. 2060 del 23/02/1995 (Rv. 490659 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Configurabilità - Esclusione - Formale dichiarazione negoziale - Necessità.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490659-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)

La configurazione dell'impresa familiare - con la correlativa competenza del giudice del lavoro -, pur essendo "residuale" (nel senso che ricorre quando le parti non abbiano diversamente qualificato, neanche per "facta concludentia", il loro rapporto), ha carattere imperativo e non può eludersene l'applicazione, senza che sia necessaria una formale dichiarazione negoziale al riguardo, quando difetti una diversa pattuizione regolatrice del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)