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Sez. L, Sentenza n. 5875 del 01/07/1997 (Rv. 505612 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Impresa familiare e comunione tacita familiare - Competenza del pretore del lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505612-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Le controversie aventi ad oggetto i diritti patrimoniali riconosciuti ai familiari dall'art. 230 bis cod.civ. appartengono alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma dell'art. 409, n.3, cod.proc.civ., vertendosi in tema di collaborazione tra i diversi componenti della famiglia, ed attesa la sussistenza del carattere della parasubordinazione nell'attività svolta dai medesimi. Alla medesima soluzione è dato pervenire con riguardo al (precedente) istituto della comunione tacita familiare (nei casi in cui essa, in concreto, continui ad esistere), dal momento che la sua riconducibilità allo schema ed alla disciplina tipiche dell'impresa familiare non trova deroga nel fatto che il lavoro del componente della famiglia sia prestato in una comunione, l'elemento precipuo per determinare la competenza del giudice del lavoro essendo la collaborazione personale fornita dal familiare in modo continuativo e coordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 409 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)