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Sez. U, Sentenza n. 7981 del 03/06/2002 (Rv. 554818 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti di enti pubblici eroganti trattamenti integrativi aggiuntivi alla pensione - Domanda di prestazioni previdenziali integrative a carico dell'ente o di apposito fondo - Giurisdizione della Corte dei Conti - Insussistenza - Giurisdizione del giudice designato a conoscere le controversie relative al rapporto di pubblico impiego - Sussistenza - Fattispecie antecedente al 30 giugno 1998.
Stato
decisa il 2002-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554818-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie promosse da ex dipendenti in quiescenza nei confronti di enti pubblici eroganti un trattamento integrativo in aggiunta alla pensione (come avviene, per es., per i dipendenti dell'INPS e dell'INAIL), che abbiano per oggetto la riliquidazione di tale trattamento integrativo con l'inclusione nello stesso di competenze retributive non conteggiate, sono devolute alla giurisdizione non della Corte dei Conti (non essendo in discussione un rapporto di previdenziale diverso da quello di lavoro), ma a quella del giudice che è designato dalla legge a conoscere le controversie relative al rapporto di pubblico impiego (quindi, a quella del giudice amministrativo per periodi antecedenti al 30 giugno 1998 - art. 45, comma diciassettesimo, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), essendo le stesse relative a prestazioni che, in quanto corrisposte da un fondo costituito dal medesimo ente pubblico (datore di lavoro) per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, ineriscono strettamente al pregresso rapporto di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)