Sez. U, Sentenza n. 8471 del 02/04/2008 (Rv. 602353 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti di enti pubblici non economici (nella specie INPS) - Controversie relative alla riliquidazione del trattamento erogato da apposito fondo costituito dall'ente datore di lavoro - Riparto della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie promosse da dipendenti in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato (tra cui, l'INPS) ed aventi per oggetto le prestazioni pensionistiche erogate da tali enti, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute non già alla giurisdizione della Corte dei conti, bensì alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (cui ora corrisponde l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, avuto riguardo, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all'epoca della sua emanazione. (Nella specie, le S.U., in una controversia promossa dal coniuge superstite di dipendente dell'INPS per ottenere una declaratoria di irripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione di reversibilità nel periodo agosto 1995/dicembre 1997, hanno dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la definitiva richiesta di ripetizione di indebito da parte dell'INPS era intervenuta il 22 maggio 1999 e soltanto da tale data poteva reputarsi potenzialmente insorta una lite tra l'Istituto e la pensionata).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)