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Sez. 2, Sentenza n. 2956 del 19/09/1968 (Rv. 335739 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ATTO DI INTEGRAZIONE - LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE - DECORSO DI OLTRE UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DOMICILIO REALE DELLA PARTE - INOSSERVANZA- NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335739-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ATTO DI INTEGRAZIONE - LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE - DECORSO DI OLTRE UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DOMICILIO REALE DELLA PARTE - INOSSERVANZA- NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA.*

L'atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione deve essere notificato, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, alla parte personalmente, e non gia nel domicilio da questa eletto nel precedente grado del giudizio. La violazione di tale principio comporta, peraltro, la nullita della sola notificazione, la quale e sanabile, con effetto ex tunc, in conseguenza della Costituzione in giudizio della parte citata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)