Sez. 1, Sentenza n. 7746 del 23/04/2004 (Rv. 572272 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Atto di integrazione - Notifica decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo" - Inesistenza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
L'impugnazione (nella fattispecie, ricorso per cassazione) è inammissibile ove l'impugnante, al fine di eseguire l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa in causa inscindibile o dipendente, notifichi l'atto integrativo, dopo il decorso di un anno (maggiorato dei quarantasei giorni corrispondenti al periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza impugnata, presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo", anziché, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., personalmente alla parte medesima ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., tale notifica essendo formalmente valida quale notifica presso il domiciliatario, ma giuridicamente inesistente quale notifica alla parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)