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Sez. U, Ordinanza n. 1018 del 15/11/1997 (Rv. 509935 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione dell'atto di integrazione oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza - Estensione al domicilio eletto nel precedente grado - Nullità - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509935-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Nel giudizio di impugnazione l'atto di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. dev'essere notificato, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, alla parte personalmente, e non già nel domicilio eletto nel precedente grado di giudizio. La nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, per essere stata la stessa eseguita al domicilio eletto nel precedente grado, è sanata, dalla costituzione del destinatario ovvero dalla rinnovazione della notificazione che il giudice abbia disposto a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)