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Sez. L, Sentenza n. 6414 del 03/12/1981 (Rv. 417222 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417222-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Salva l'ipotesi in cui una norma di legge formale attribuisce all'arbitrato irrituale carattere di obbligatorietà in vista di particolari finalità attinenti all'esigenza avvertita dal legislatore di demandare agli arbitri irrituali la composizione di determinate controversie di lavoro, contrastano con l'art. 24, primo comma, della Costituzione ed anche con le norme di legge sul mandato, le clausole di contrattazione collettiva, o di altra regolamentazione generalizzata di rapporti di lavoro, le quali, per la risoluzione di controversie riguardanti i rapporti medesimi, impongono alle parti, o ad una di essa, il ricorso all'arbitrato irrituale. Il giudice, quindi, a meno che non risulti che la parte abbia manifestato la volontà di avvalersi dell'arbitrato irrituale previsto dalle norme contrattuali collettive, non può dichiarare l'improponibilità della domanda giudiziale proposta senza ricorrere all'arbitrato irrituale. (Conf 3939/79, mass n 400403).*

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)