Sez. L, Sentenza n. 5772 del 03/11/1982 (Rv. 423508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CLAUSOLE PREVEDENTI ARBITRATI IRRITUALI NEL SENSO DELLA LORO EFFICACIA IMPEDITIVA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - ERRONEITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CLAUSOLE PREVEDENTI ARBITRATI IRRITUALI NEL SENSO DELLA LORO EFFICACIA IMPEDITIVA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - ERRONEITÀ - LIMITI.*
Le clausole della contrattazione collettiva che, per la risoluzione di controversie riguardanti i rapporti di lavoro subordinato, impongano alle parti o ad una di esse il ricorso all'arbitrato irrituale, salvo che non siano applicative di una speciale norma di legge formale che attribuisca carattere di obbligatorietà all'arbitrato stesso in vista di particolari finalità ed esigenze avvertite dal legislatore come proprie di una determinata controversia, contrastano con l'art. 24 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di agire per la tutela dei propri diritti soggettivi oltre che con gli artt. 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533 e 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i quali, pur prevedendo la sperimentabilità di procedure arbitrali, lasciano sempre salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria. Pertanto, deve ritenersi errata ogni interpretazione di dette clausole (nella specie l'art. 12 bis del C.C.n.L. 30 dicembre 1968 per i dirigenti di aziende commerciali) nel senso della loro efficacia impeditiva dell'Azione giudiziaria, nel caso in cui la parte interessata non abbia manifestato la volontà di avvalersi dell'arbitrato. (V 6414/81, mass n 417222; (V 3939/79, mass n 400403).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)