Sez. 1, Sentenza n. 3480 del 24/09/1987 Cc. (dep. 28/09/1987) Rv. 176740 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - ORDINANZA CHE DICHIARI LA INAMMISSIBILITÀ PER MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - MOTIVI RITUALMENTE PRESENTATI ED ERRONEAMENTE NON TRASMESSI IN CASSAZIONE - REVOCABILITÀ DELL'ORDINANZA EX ART. 149 COD. PROC. PEN. - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - ORDINANZA CHE DICHIARI LA INAMMISSIBILITÀ PER MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - MOTIVI RITUALMENTE PRESENTATI ED ERRONEAMENTE NON TRASMESSI IN CASSAZIONE - REVOCABILITÀ DELL'ORDINANZA EX ART. 149 COD. PROC. PEN. - RATIO.*
Nel caso in cui la dichiarazione di inammissibilità, per mancata presentazione dei motivi, dei ricorsi degli imputati e la conseguente condanna alle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria siano originati esclusivamente dalla mancata trasmissione alla Corte di Cassazione dei motivi di ricorso, pur ritualmente e tempestivamente presentati, il che si risolve in una errata informazione sui presupposti della adottata decisione, la pronuncia deve essere revocata in applicazione dell'art. 149 cod. proc. pen.. ciò sia perché l'errata informazione - tanto più se dovuta, come nella specie, alla mancata trasmissione dei motivi per un errore materiale della cancelleria del giudice a quo - concreta appunto un errore materiale, inteso in senso estensivo, peraltro in nessun modo addebitabile alla parte; sia perché l'interpretazione estensiva dell'art. 149 cod. proc. pen., con riferimento unicamente alle decisioni della Corte di Cassazione, trova ampia giustificazione nella necessità di evitare conseguenze non solo gravemente lesive per le parti, data l'inoppugnabilità di tali decisioni, ma anche aberranti, mentre nel caso di pronuncia di inammissibilità da parte del giudice di merito la situazione è sostanzialmente diversa, dato che è possibile far valere la mancata cognizione di elementi essenziali mediante la consentita impugnazione. (Conf mass n 173524; (Conf mass n 160812; (Conf mass n 147747).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)