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Sez. 2, Sentenza n. 5981 del 11/08/1988 Cc. (dep. 22/08/1988) Rv. 179092 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - ORDINANZE DELLA CASSAZIONE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-08-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179092-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - ORDINANZE DELLA CASSAZIONE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Il provvedimento di rigetto del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciato dalla Corte di Cassazione sul presupposto, rivelatosi successivamente erroneo, dell'omessa presentazione dei motivi di appello, è suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen.. (nella specie la S.C. aveva rigettato il ricorso avverso ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello per omessa presentazione dei motivi e, investita successivamente, in Sede di giudizio ex art. 631 cod. proc. pen., della esecuzione della sentenza di primo grado, aveva rilevato che in realtà i motivi di appello - mancanti nel fascicolo processuale all'atto della prima decisione, erano stati ritualmente presentati dall'imputato detenuto ai sensi dell'art. 80 cod. proc. pen., ma erano pervenuti per errore ad una Sezione diversa dello stesso tribunale). (V mass n 172745; (Conf mass n 176740; (Conf mass n 173524; (Conf mass n 160812).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)