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Sez. L, Sentenza n. 19998 del 23/09/2014 (Rv. 632271 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni nel settore poste ex art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n 368 del 2001 - Successione di contratti - Regime transitorio di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 247 del 2007 - Conformità all'ordinamento comunitario - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632271-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel settore delle poste, l'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, è compatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE anche nell'ipotesi di successione di contratti stipulati nel regime transitorio di cui all'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto tale disposizione sancisce che, decorsi 15 mesi dall'entrata in vigore della legge, ai fini del limite massimo dei 36 mesi, si computano tutti i periodi pregressi lavorati con il medesimo datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)