Sez. U, Sentenza n. 11374 del 31/05/2016 (Rv. 639828 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni nel settore poste ex art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n 368 del 2001 - Successione di contratti - Legittimità - Rapporto tra normativa interna e ordinamento comunitario - Conformità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di rapporti di lavoro nel settore delle poste, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile "ratione temporis", è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n.1999/70/CE, atteso che l'ordinamento italiano e, in ispecie, l'art. 5 del d.lgs. n. 368 cit., come integrato dall'art. 1, commi 40 e 43, della l. n. 247 del 2007, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4 n. 2, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)