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Sez. L, Sentenza n. 922 del 03/02/1996 (Rv. 495703 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Assenza per malattia - Giustificazione - Irreperibilità del prestatore alla visita domiciliare di controllo - Incidenza sul regime probatorio della giustificazione dell'assenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495703-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

Il comportamento del prestatore di lavoro che, assente per malattia, si renda irreperibile alla visita domiciliare di controllo, pur rilevando, oltre che ai fini previdenziali - nei rapporti con l'ente competente all'erogazione delle prestazioni dovute in caso di malattia -, anche a quelli disciplinari - in quanto violazione dell'obbligo, sussistente anche rispetto al datore di lavoro, di sottoporsi al controllo, obbligo sanzionabile, in relazione alla particolarità del caso, con il licenziamento -, non comporta di per sè che debba considerarsi ingiustificata l'assenza del lavoratore, né incide sul regime probatorio della giustificazione dell'assenza, incombendo comunque sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza della malattia ed incombendo sul datore di lavoro quello di fornire la prova contraria; pertanto, qualora il prestatore di lavoro abbia comunicato e documentato, con apposito certificato medico, il proprio stato morboso, l'onere probatorio del datore di lavoro non può ritenersi assolto dimostrando unicamente la circostanza della irreperibilità del dipendente alla visita domiciliare di controllo, dovendo egli provare altresì l'incompatibilità dell'allontanamento dal domicilio con la natura e la gravità della malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)