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Sez. 3, Sentenza n. 318 del 21/01/1977 (Rv. 383866 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - NON ESPRESSE DINANZI AL GIUDICE O CON L'ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - INVALIDITA - INAPPLICABILITA ALLE RINUNZIE E TRANSAZIONI AVVENUTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 11 DEL 1971.*
Stato
decisa il 1977-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383866-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - NON ESPRESSE DINANZI AL GIUDICE O CON L'ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - INVALIDITA - INAPPLICABILITA ALLE RINUNZIE E TRANSAZIONI AVVENUTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 11 DEL 1971.*

L'art 23 della legge n 11 del 1971, che stabilisce l'invalidita delle transazioni o rinunce ai diritti dell'affittuario di fondo rustico, non espresse davanti al giudice o con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, non e retroattivo e percio non si applica a rinunce o transazioni anteriori alla sua entrata in vigore. (Conf 2216/75, mass n 376006).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)