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Sez. L, Sentenza n. 4813 del 24/10/1978 (Rv. 394509 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA DERIVANTE DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - IRRETROATTIVITA.*
Stato
decisa il 1978-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394509-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA DERIVANTE DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - IRRETROATTIVITA.*

L'invalidita sancita dall'art 23 della legge 11 febbraio 1971 n 11, sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici, riguardo a rinuncie e transazioni aventi per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla legge stessa e da ogni altra legge, non puo estendersi a quegli Atti che, secondo la legge del tempo in cui siano sorti, sono validi ed efficaci, ma concerne solo Atti posti in essere in tempo coevo o successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina. (Conf 4959/77, mass n 388566; (Conf 745/77, mass n 384346; (Conf 318/77, mass n 383866; (Conf 2216/75, mass n 376006).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)