Sez. 3, Sentenza n. 2216 del 03/06/1975 (Rv. 376006 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA PREVISTA DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - ESTENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA PREVISTA DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - ESTENSIONE.*
L'invalidita sancita dall'art 23 della legge 11 febbraio 1971, n 11, riguardo a rinuncie e transazioni aventi per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla legge stessa e da ogni altra legge, non puo estendersi a quegli Atti che secondo la legge del tempo siano sorti validi ed efficaci, ma concerne solo Atti posti in essere in tempo coevo o successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina. (V 2256/74, mass n 370611; 3018/72, mass n 360776).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)