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Sez. 3, Sentenza n. 5977 del 23/04/2001 (Rv. 546265 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Criterio - Litisconsorzio processuale in appello - Assenza di domande nei confronti del litisconsorte - Irrilevanza - Principio della causalità del processo - Applicabilità - Fattispecie - Diritto di prelazione e riscatto del conduttore ex legge n. 392 del 1978.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546265-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata. Se, quindi, il retraente in appello cita, unitamente al retrattato, il locatore venditore dell'immobile, che assume alienato in violazione del suo diritto di prelazione urbana (art. 39 legge 27 luglio 1978 n. 392), pur se non svolge alcuna domanda nei suoi confronti, deve rimborsargli le spese giudiziali, se la domanda di riscatto è rigettata, in virtù del principio di causalità del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 332, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)