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Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004 (Rv. 570452 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Spese giudiziali sopportate dal terzo - Citazione in giudizio - Rifusione - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570452-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

Qualora l'attore convenga in giudizio, oltre al soggetto nei cui confronti è indirizzata la domanda, anche un terzo nei cui confronti ritiene che debba essere adottata o comunque avere effetto la pronunzia, in caso di non accoglimento della domanda legittimamente il giudice pone a suo carico le spese giudiziali sopportate (anche) da tale terzo, pur se nei confronti del medesimo non risultino proposte specifiche domande, giacché, da un canto, la partecipazione di costui al giudizio, in primo grado, è necessitata dalla citazione notificatagli dall'attore, e, in secondo grado, trova giustificazione sotto il profilo del litisconsorzio processuale; d'altro canto, l'onere della rivalsa discende dal principio generale della soccombenza - pur mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra attore e terzo -, stante la responsabilità dell'uno per avere dato luogo, con una pretesa infondata, al giudizio nel quale l'altro è rimasto coinvolto ed ha dovuto svolgere le proprie ragioni e difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)