Sez. 2, Sentenza n. 5199 del 28/07/1983 (Rv. 430064 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 818 DEL 1965 - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 818 DEL 1965 - DIFFERENZE.*
La sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, riguarda qualsiasi termine processuale (compresi, quindi, i termini di impugnazione) ed opera indipendentemente dalla scadenza o meno del termine in tale periodo, a differenza della sospensione di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1965 n. 818, limitata ai termini scadenti nel periodo in questione. (Conf 70/83, mass n 424864; (Conf 466/80, mass n 403842).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)