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Sez. 1, Sentenza n. 70 del 06/01/1983 (Rv. 424864 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424864-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - EFFETTI.*

L'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 non si limita a sancire la sospensione dei termini processuali scadenti nel periodo dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno (come precedentemente disposto dall'art. 1 della legge 14 luglio 1965 n. 818), ma stabilisce la sospensione di quei termini nell'anzidetto periodo, indipendentemente dalla loro data di scadenza. (Conf 1554/80, mass n 405124; (Conf 466/80, mass n 403842; (Conf 3046/79, mass n 399400).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)