Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 26/05/2011 (Rv. 618216 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE | Indice dei documenti prodotti - Numerazione dell'indice non corrispondente alla documentazione prodotta - Conseguenze - Onere del giudice di reperire i documenti prodotti ma non correttamente indicizzati - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE
La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata; non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 73, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)