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Sez. 3, Sentenza n. 15189 del 19/07/2005 (Rv. 586572 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Mancata indicazione nell'elenco dei documenti del fascicolo di parte - Presunzione di non acquisizione al processo - Sussistenza - Prova della tempestiva produzione - Onere della parte.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586572-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI

Le modalità di produzione dei documenti sono stabilite dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ.. Ne consegue che, in mancanza di indicazione nell'indice del fascicolo di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all'atto della costituzione in giudizio, ovvero di deposito in cancelleria del documento che si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso alle altre parti (art. 170, quarto comma, cod. proc. civ.) o, se esibito in udienza, di menzione nel relativo verbale (art. 87 disp.att. cod. proc. civ.), si presume che il documento non sia stato acquisito al processo. È pertanto onere della parte dimostrare che, invece, malgrado la mancanza di prova dell'osservanza di dette formalità, il documento è stato prodotto - ancorché senza le modalità predette - nei termini stabiliti dal codice di rito e, cioè, nel regime anteriore alla legge n. 353 del 1990 - applicabile "ratione temporis" - non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni (artt. 184 e 189 cod. proc. civ. previgente).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 170 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)