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Sez. 3, Sentenza n. 446 del 13/02/1973 (Rv. 362446 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PRINCIPIO DELLA EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - PREVALENZA DI UNA DI ESSE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362446-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PRINCIPIO DELLA EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - PREVALENZA DI UNA DI ESSE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il principio della equivalenza delle cause concorrenti alla produzione dell'evento, sancito dall'art 41 cod pen, non e assoluto ne inderogabile, ma trova il suo contemperamento in quello della causalita efficiente che lo stesso articolo 41 enuncia nel suo secondo comma. L'accertare che tra piu cause in astratto idonee alla produzione dell'evento, una sola sia stata quella che in concreto l'abbia determinato, escludendo la Rilevanza giuridica delle altre, rientra nei compiti del giudice di merito ed il relativo giudizio e insindacabile in Sede di legittimita, risolvendosi in una valutazione dei fatti. (Conf 550/71, mass n 350246; 279/71, mass n 349751).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)