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Sez. 3, Sentenza n. 663 del 09/03/1971 (Rv. 350392 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PER L'INTEGRAZIONE FISSATO DAL GIUDICE - MANCATA OSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350392-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PER L'INTEGRAZIONE FISSATO DAL GIUDICE - MANCATA OSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

Il termine fissato dal giudice dell'impugnazione per l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art 331 cod proc civ, ha natura perentoria, sicche l'inutile decorso di tale termine importa l'inammissibilita del gravame. (V 1407'70, mass n 347198' 892'70, mass n 346276' 336'70, mass n 345228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)