Sez. 3, Sentenza n. 3057 del 15/09/1975 (Rv. 377150 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - PERMANENZA NELL'IMMOBILE - INSUFFICIENZA.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - PERMANENZA NELL'IMMOBILE - INSUFFICIENZA.*
La rinnovazione tacita della locazione, che si concreta nella conclusione tacita di un nuovo contratto, non puo desumersi dal solo fatto della permanenza del locatario nell'immobile oltre la scadenza del termine contrattuale, ma scaturisce dalla volonta delle parti - in base a comportamento univoco di esse, secondo apprezzamento discrezionale del giudice del merito - di rinnovare il contratto. (V 1633/73, mass n 364501).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)