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Sez. 1, Sentenza n. 27389 del 12/12/2005 (Rv. 586391 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - AZIONE DI RESPONSABILITÀ | Delibera dell'azione con maggioranza qualificata - Automatica revoca dei sindaci - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586391-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - AZIONE DI RESPONSABILITÀ

La deliberazione con la quale l'assemblea di una società per azioni autorizzi l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i sindaci, anche se adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale, non determina la revoca automatica dei sindaci dalla carica e non ne implica l'immediata sostituzione, così come avviene per gli amministratori ai sensi dell'art. 2393, comma terzo (ora comma quarto, a seguito della riforma attuata con il d.lgs. n. 6 del 2003), cod. civ., atteso che, sul piano letterale, il rinvio a detta norma operato dall'art. 2407, ult. comma, cod. civ. non può essere utilizzato, essendo la disposizione relativa all'automatica revoca estranea, propriamente, alla disciplina dell'azione di responsabilità e rientrando, invece, in quella della revoca dell'organo societario, e che, sul piano logico, l'automatica revoca implicherebbe la esclusione del controllo del tribunale sulla giusta causa di revoca dei sindaci, imposto dall'art. 2400, secondo comma, cod. civ. a garanzia della loro indipendenza anche nei confronti dell'azionariato di maggioranza. Resta, ovviamente, salvo il potere dell'assemblea di deliberare altresì, anche contestualmente all'azione di responsabilità, la revoca dei sindaci per giusta causa, ferma però la necessità di sottoporre detta deliberazione di revoca all'approvazione del tribunale ai sensi del richiamato art. 2400, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2400, Cod. Civ. art. 2407, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)