Sez. 1, Sentenza n. 14778 del 04/09/2012 (Rv. 624190 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE | Delibera di revoca dei sindaci - Natura - Atto di volontaria giurisdizione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Rigetto del reclamo avverso il provvedimento del tribunale ex art. 2400 cod. civ. - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE
Il provvedimento di approvazione della delibera di revoca dei sindaci, ai sensi dell'art. 2400, secondo comma, cod. civ., è atto di volontaria giurisdizione, costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca; tale deliberazione costituisce il presupposto dell'eventuale successivo giudizio d'impugnazione in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 2377 e seguenti cod. civ., con la conseguenza che il decreto con il quale la corte d'appello abbia respinto il reclamo avverso il provvedimento del tribunale emesso ex art. 2400 cod. civ., operando solo sul piano processuale, non ha natura di pronuncia irrevocabile sul diritto soggettivo del sindaco all'esercizio delle sue funzioni e non può, pertanto, essere impugnato con ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2400
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)