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Sez. 1, Sentenza n. 7264 del 10/07/1999 (Rv. 528481 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE | Revoca - Deliberazione - Efficacia immediata - Esclusione - Previa approvazione della delibera da parte del Tribunale in sede di art. 2400, secondo comma cod. civ. - Necessità - Conseguenze - Impugnazione della delibera non approvata - Ammissibilità- Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528481-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE

L'impugnazione in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 2378 cod. civ., della deliberazione di revoca dei sindaci presuppone che si sia perfezionata la fattispecie complessa descritta dall'art. 2400 cod. civ., e - quindi - che la deliberazione abbia conseguito l'approvazione del tribunale prevista dal secondo comma dell'art. 2400 cit.; approvazione che non rappresenta una semplice verifica formale della regolarità della delibera, ma un atto di volontaria giurisdizione (con il quale viene esercitato un controllo circa l'esistenza della giusta causa) il quale rappresenta una fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca. Da ciò consegue che, in difetto del suddetto presupposto, l'impugnazione suddetta si renda inammissibile, non essendo, d'altronde, ipotizzabile un suo esercizio in via meramente preventiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2400, Cod. Civ. art. 2378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)