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Sez. L, Sentenza n. 4241 del 03/03/2015 (Rv. 634817 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Impugnazione di licenziamento - Deduzione da parte del datore di lavoro di dimissioni del lavoratore - Onere della prova - Contenuto - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634817-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento, il datore di lavoro, qualora neghi il licenziamento per essersi il rapporto sciolto a seguito delle dimissioni del lavoratore, è tenuto a provare le circostanze di fatto indicative dell'intento recessivo e non può limitarsi ad allegare l'allontanamento del lavoratore dall'azienda, attesa la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, dirette alla rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)