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Sez. L, Sentenza n. 6727 del 16/05/2001 (Rv. 546698 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Deduzione in un giudizio di impugnativa di licenziamento - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Esclusione - Prova - Indagine rigorosa - Necessità - Estremi.
Stato
decisa il 2001-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546698-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

In un giudizio promosso dal lavoratore al fine di impugnare un dedotto licenziamento (e di conseguire comunque il ripristino dell'esecuzione del rapporto di lavoro), l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore (la cui deduzione non può ritenersi assoggettata al regime procedurale delle eccezioni in senso proprio) deve essere rigorosa - in quanto esse comportano per il lavoratore abdicazione ai diritti connessi al regime di stabilità del rapporto di lavoro - e deve comprendere l'adeguata verifica, attraverso l'interpretazione del presunto atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte di quest'ultimo sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)