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Sez. 3, Sentenza n. 31985 del 25/05/2007 Cc. (dep. 06/08/2007) Rv. 236878 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Misure coercitive diverse dalla custodia in carcere - Collocamento di minore in comunità - Termine previsto dall'art. 294, comma primo, cod. proc. pen. - Esclusione - Diverso termine previsto dall'art. 294, comma primo bis, cod. proc. pen. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2007-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236878-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Nell'ipotesi in cui al minore sia stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità, l'interrogatorio di "garanzia" deve avvenire entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 294, comma primo bis, cod.proc.pen., tenuto conto della natura prevalentemente correttiva della collocazione in comunità, non equiparabile alla misura della custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 22 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)