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Sez. 3, Sentenza n. 2855 del 19/09/2000 Cc. (dep. 12/10/2000) Rv. 217587 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Reiterazione della misura - Sanzione - Nullità - Misure cautelari non custodiali - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217587-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

La sanzione della nullità del provvedimento applicativo della misura cautelare adottato, in caso di reiterazione del provvedimento dichiarato inefficace, in carenza del previo interrogatorio prescritto dall'art. 302 cod. proc. pen., va limitata al solo caso della custodia cautelare e non si estende alle altre misure coercitive o interdittive, ostando all'applicazione analogica sia il diverso grado di afflittività delle misure cautelari custodiali rispetto alle altre, sia il rispetto del principio di tassatività delle nullità previsto dall'art. 177 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)