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Sez. 3, Sentenza n. 21784 del 17/05/2005 Cc. (dep. 09/06/2005) Rv. 231345 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - omesso interrogatorio | Diverse dalla custodia in carcere - Perdita di efficacia per omesso interrogatorio - Preventivo interrogatorio prima della emissione di una nuova misura - Necessità.
Stato
decisa il 2005-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231345-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - omesso interrogatorio

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 302 cod. proc. pen., intervenuta con la sentenza n. 95 del 2001, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari diverse dalla custodia in carcere e quelle interdittive perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio di garanzia entro il termine previsto dall'art. 294, comma primo bis, cod. proc. pen., comporta come conseguenza che, nel caso di perdita di efficacia per l'emissione di una nuova misura sia necessario il preventivo interrogatorio dell'indagato a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)