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Sez. 5, Sentenza n. 6724 del 12/03/2008 (Rv. 602337 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Oggetto - Ricorso per la restituzione di somme indebitamente versate - Presupposto - Provvedimento espresso o tacito di diniego - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità per difetto dell'atto impugnabile.
Stato
decisa il 2008-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602337-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE

Il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere il rimborso di somme che egli assume indebitamente versate può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso esplicito o implicito (vale a dire, in tale ultima ipotesi, qualora sia decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), la cui inesistenza comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'atto impugnabile, e cioè di un presupposto processuale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; una volta formatosi il silenzio rifiuto, il ricorso è sempre proponibile fino a quando non si prescrive il diritto alla restituzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)