Sez. 5, Sentenza n. 22564 del 01/12/2004 (Rv. 578606 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Oggetto - Impugnazione di uno degli atti elencati nell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie - Provvedimento di parziale rettifica di un rimborso emesso in via di autotutela dalla amministrazione finanziaria su istanza del contribuente - Ricorso al giudice tributario - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, presupposto di ammissibilità del ricorso alle commissioni tributarie è la impugnazione di uno degli specifici atti tassativamente elencati nell'art.19 D.Lgs. n.546 del 1992 tra i quali l'atto impositivo e il provvedimento di diniego (esplicito o implicito)dell'istanza di rimborso.Deve, pertanto, ritenersi inammissibile per difetto di un presupposto processuale il ricorso proposto avverso un atto non contemplato tra quelli impugnabili dalla disposizione su richiamata, quale il provvedimento di parziale rettifica di un rimborso adottato dall'amministrazione finanziaria in via di autotutela a seguito di istanza del contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)