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Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005 (Rv. 582237 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Rivalutazione sui crediti di lavoro dopo la dichiarazione di fallimento - Limite - Definitività dello stato passivo - Interessi sui crediti di lavoro - Limite - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582237-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, della legge fall., sono dovuti senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)