Sez. 1, Sentenza n. 835 del 28/01/1997 (Rv. 502074 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Credito risarcitorio verso il fallito - Rivalutazione dello stesso - Espressione in termini monetari alla data di dichiarazione del fallimento - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE
Il credito risarcitorio verso il fallito o verso l'imprenditore ammesso alla procedura di amministrazione controllata, ancorché di valore, non è sottratto alla regola della "cristallizzazione" dei crediti al momento dell'apertura della procedura concorsuale, in applicazione del principio della "par condicio creditorum" ed in mancanza di deroga espressa, restando preclusa l'estensione analogica delle speciali disposizioni inerenti ai crediti di lavoro. Di conseguenza, il suddetto credito, anche per quanto concerne la sua rivalutazione, deve essere espresso in termini monetari riferiti alla data dell'apertura della procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)