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Sez. 3, Sentenza n. 39408 del 26/09/2007 Ud. (dep. 25/10/2007) Rv. 238022 - 01

SPORT | Reato di inottemperanza al provvedimento del Questore di comparizione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento delle competizioni agonistiche - Possibilità di eccepire nel giudizio penale l'illegittimità del provvedimento successivamente alla intervenuta convalida da parte del G.i.p. nella procedura ex art. 6, comma terzo, L. 401 del 1989 - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238022-01

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In tema di reati concernenti l'inosservanza dei provvedimenti del questore, impositivi del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento di dette manifestazioni, il controllo giurisdizionale sulla legittimità formale di essi si esaurisce nella fase della convalida da parte del G.i.p., con la conseguenza che l'omessa presentazione, in tale sede, delle eccezioni relative alla legittimità del provvedimento questorile, o il rigetto delle stesse da parte del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione, attribuisce al provvedimento amministrativo convalidato una sorta di giudicato interno, non più censurabile in sede cognitiva.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)