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Sez. 3, Sentenza n. 6779 del 11/06/2015 Ud. (dep. 22/02/2016) Rv. 266777 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Reato di inottemperanza al provvedimento del Questore adottato a norma dell'art. 75 bis d.P.R. n. 309 del 1990 - Possibilità di eccepire nel giudizio penale l'illegittimità del provvedimento successivamente alla intervenuta convalida da parte del G.i.p. - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266777-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti l'inosservanza del provvedimento del Questore adottato a norma dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, il controllo giurisdizionale di legalità sui presupposti dell'azione amministrativa si esaurisce nella fase della convalida dinanzi al G.i.p., sicché l'omessa deduzione, in tale sede, delle relative eccezioni o il rigetto di esse da parte del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione conferiscono al provvedimento amministrativo convalidato una forza corrispondente a quella del giudicato interno, non più censurabile in sede di cognizione.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)