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Sez. 3, Sentenza n. 4949 del 17/12/2014 Ud. (dep. 03/02/2015) Rv. 262477 - 01

SPORT - IN GENERE | Reato di inottemperanza al provvedimento del Questore di comparizione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento delle competizioni agonistiche - Possibilità di eccepire nel giudizio penale l'illegittimità del provvedimento successivamente alla intervenuta convalida da parte del G.i.p. - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262477-01

SPORT - IN GENERE

In tema di reati concernenti l'inosservanza dei provvedimenti del questore che impongono il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia durante il loro svolgimento, il controllo giurisdizionale di legalità sui presupposti dell'azione amministrativa si esaurisce nella fase della convalida dinanzi al G.i.p., sicché l'omessa deduzione, in tale sede, delle relative eccezioni o il rigetto di esse da parte del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione conferiscono al provvedimento amministrativo convalidato una forza corrispondente a quella del giudicato interno, preclusiva di ulteriore censurabilità in sede cognitiva.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)