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Sez. 3, Sentenza n. 2102 del 22/06/1968 (Rv. 334245 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - ACTIO IUDICATI - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONVERSIONE DEL TERMINE EX ART 2953 COD. CIV. - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334245-01

PRESCRIZIONE CIVILE - ACTIO IUDICATI - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONVERSIONE DEL TERMINE EX ART 2953 COD. CIV. - CONDIZIONI.*

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, soggetto. Ai sensi dell'art. 2947 comma secondo cod. civ., alla breve prescrizione biennale, viene a beneficiare della lunga prescrizione decennale, giusta il successivo art. 2953, allorche sia stato riconosciuto da sentenza di condanna generica, passata in giudicato che puo essere pronunciata, a carico del responsabile dell'evento dannoso, o nel giudizio civile, promosso contro di lui dal danneggiato, oppure nel processo penale instaurato contro il medesimo, qualora il danneggiato si sia costituito parte civile, per conseguire la riparazione del pregiudizio economico sofferto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)