Sez. L, Sentenza n. 13544 del 03/12/1999 (Rv. 531829 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO | Credito nascente dal giudicato - Autonomia rispetto al credito originario - Conseguenze - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO
In tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni; al suddetto termine prescrizionale, in ragione della sua autonomia, non sono applicabili le norme sulla sospensione riguardanti il termine prescrizionale del diritto originario. (Fattispecie relativa alla mancata applicabilità al credito nascente dal giudicato della sospensione "ope legis" della prescrizione stabilita per i crediti contributivi dell'INPS e dell'INAIL dall'art. 2, comma diciannovesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 19 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)