Sez. 1, Sentenza n. 3509 del 25/10/1968 (Rv. 336666 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE DELLO ATTO INTERRUTTIVO IN FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI - DOMANDA DI RIMBORSO O DI OPPOSIZIONE - CONFIGURABILITA- AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONCORDATO - ATTI INTERRUTTIVI IN FAVORE DELLA SOLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE DELLO ATTO INTERRUTTIVO IN FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI - DOMANDA DI RIMBORSO O DI OPPOSIZIONE - CONFIGURABILITA- AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONCORDATO - ATTI INTERRUTTIVI IN FAVORE DELLA SOLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
A norma dell'art 90 del RD 30 dicembre 1923, n 3270, sull'imposta di successione, atto idoneo ad interrompere la prescrizione in favore di entrambe le parti e soltanto la domanda, in via amministrativa, del contribuente, per rimborso di tassa o per opposizione a richiesta di tassa. Gli altri Atti interruttivi non possono profittare se non a colui che li compie. Pertanto, l'avviso di accertamento di maggior valore ed il concordato (che e riconoscimento da parte del contribuente dei diritti della amministrazione finanziaria)valgono come Atti interruttivi della prescrizione soltanto a favore della finanza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)