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Sez. 1, Sentenza n. 9 del 05/01/1976 (Rv. 378620 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - IN FAVORE DI ENTRAMBI LE PARTI - ATTI INTERRUTTIVI - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE PER RIMBORSI O CONTESTAZIONI - IDONEITA - AVVISO DI ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - CONCORDATO - EFFICACIA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RESTITUZIONE DI TASSA - AZIONE DEL CONTRIBUENTE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378620-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - IN FAVORE DI ENTRAMBI LE PARTI - ATTI INTERRUTTIVI - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE PER RIMBORSI O CONTESTAZIONI - IDONEITA - AVVISO DI ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - CONCORDATO - EFFICACIA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RESTITUZIONE DI TASSA - AZIONE DEL CONTRIBUENTE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - ESCLUSIONE.*

In tema di imposta di registro, atto idoneo ad interrompere la prescrizione in favore di entrambe le parti del rapporto tributario e soltanto, ai sensi dell'art 141 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, la 'domanda del contribuente in via amministrativa, sia per rimborso di tassa, sia per opposizione a richiesta di tassa complementare o suppletivà. Gli altri Atti interruttivi non possono giovare se non a colui che li compie e, pertanto, l'avviso di accertamento di maggior valore ed il concordato, quale riconoscimento da parte del contribuente dei diritti dell'amministrazione, valgono come Atti interruttivi della prescrizione solo in favore della finanza, e non possono essere invocati dal contribuente ad interrompere la prescrizione dell'Azione per la restituzione di somme non dovute. (V 656/72, mass n 356717; 3509/68, mass n 336666).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2944, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)